Guida fiscale associazioni
Avvertenze: si rileva che le seguenti informazioni corrispondono alla generale disciplina fiscale relativa agli enti associativi, e quindi sono da contestualizzare e applicare alla concreta tipologia e all’attività svolta dall’ente. In merito, Assimplo srl non si assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per l’uso di tali informazioni. Inoltre, in nessun caso Assimplo srl fornisce consulenza di natura amministrativa, fiscale e legale in merito alla gestione di enti no profit.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI DEGLI ENTI NO PROFIT
L'elemento distintivo degli enti non commerciali (associazioni, onlus, associazioni sportive ecc...) è costituito dal fatto che non svolgono, almeno in maniera prevalente, attività commerciale, e che sono enti senza scopo di lucro. Ai fini della qualificazione dell'ente come non commerciale è necessario avere come punto di riferimento le previsioni contenute nello statuto e l'attività effettivamente svolta dall'ente.
Nell'ambito delle attività delle associazioni, sono da considerarsi non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:
· tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità dell'associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;
· le quote associative dei soci (quota d'iscrizione annuale) e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
· le donazioni ricevute dall'associazione da terzi o soci;
· i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato, in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità agli scopi dell'associazione;
· i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione di determinate festività o ricorrenze;
· i corrispettivi ricavati dalla cessione, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Oltre a questi benefici fiscali, la legislazione prevede importanti benefici per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive, di promozione sociale e formazione extra-scolatica. Queste associazioni possono svolgere attività a pagamento verso i loro associati, in diretta attuazione degli scopi associativi, che sono considerate fiscalmente irrilevanti. I corrispettivi percepiti da queste attività (come ad esempio corsi, stage, lezioni e altre iniziative a cui partecipano i soci) non sono soggetti ad alcuna tassazione e sono esentati anche dal pagamento dell'IVA. Per svolgere tale attività a pagamento, l'associazione potrà operare solo con il proprio Codice Fiscale, emettendo delle ricevute non fiscali.
Perchè sia applicabile questo regime di favore la legge fiscale (TUIR) prevede due requisiti fondamentali:
· l'attività deve essere svolta a favore degli associati, essendo quella svolta a favore di terzi non soci normale attività commerciale;
· l'attività deve essere svolta nell'ambito dell'attività istituzionale dell'ente. Quindi un'associazione culturale non potrebbe considerare istituzionali attività come, ad esempio, un corso di guida,
Quindi, in concreto, per un’associazione culturale l’attività istituzionale e non commerciale è rappresentata da tutte quelle attività, come corsi, lezioni, convegni, attività ricreative ecc… che possono essere considerate culturali o di divulgazione culturale. Per un’associazione sportiva l’attività non commerciale sarà l’attività sportiva e di preparazione sportiva svolta a favore degli associati. Per una onlus, l’attività non commerciale è rappresentata dalle attività di aiuto sociale svolte a favore di soggetti svantaggiati o con determinate problematiche.
Per beneficiare di queste importanti agevolazioni è però necessario una corretta redazione dello statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legislazione fiscale, in mancanza dei quali l'associazione sarà esposta a possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Gli statuti devono prevedere le seguenti clausole:
· il divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali;
· in caso di liquidazione dell'ente, l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre associazioni od enti con le medesime finalità;
· la disciplina uniforme del rapporto associativo;
· l'obbligo di rendiconto economico finanziario annuale;
· la libera eleggibilità dei soci e l'adesione ai principi di democrazia interna;
· l'intrasmissibilità delle quote sociali.
Inoltre, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale riconosciute dal ministero dell'interno e tutte le associazioni ad esse affiliate, godono di ulteriori agevolazioni:
· non è considerata commerciale la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a favore dei soci, presso la sede dell'associazione;
· non è considerata commerciale l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei soci.
Anche per godere di tali agevolazioni lo statuto dell'associazione deve prevedere le clausole di cui sopra.
E' opportuno rilevare che quando si parla di associazioni si intende un'attività organizzata in forma non professionale o imprenditoriale, quindi senza l'investimento di elevati capitali, con lavoro prevalentemente volontario o comunque svolto dai soci, senza l'uso di un organizzazione aziendale. Diversamente, anche se i requisiti formali esaminati in questo articolo fossero rispettati e l'associazione operasse solo con i soci, l'ente verrebbe comunque considerato commerciale.
ATTIVITÀ COMMERCIALE DEGLI ENTI NO PROFIT
Anche le associazioni e gli enti no profit possono svolgere attività commerciali, intese come tipiche attività d'impresa, a cui è applicabile la normativa fiscale che vale per tutti i redditi d'impresa. Infatti, la sola forma giuridica di associazione non è sufficiente per qualificare tali enti come non commerciali ai fini fiscali.
Per attività commerciale si intende l'attività a pagamento a favore dei soci che non rientrano tra gli scopi fissati dallo statuto (ad esempio un'associazione musicale che organizza un corso di cucina ), tutte le attività a pagamento svolte verso terzi non soci, ricavi da sponsor, pubblicità e tutte le attività svolte tramite un'organizzazione di tipo imprenditoriale. Inoltre, sono sempre considerate commerciali per definizione (anche se effettuate verso i soci) le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, somministrazione di pasti, prestazioni alberghiere, l’alloggio, il trasporto ed il deposito, gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità commerciali, le attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi.
Riguardo l'attività commerciale, possiamo distinguere due casi:
· l'associazione svolge attività commerciale in via marginale, per completare e integrare l'attività svolta verso i soci. Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi dell'associazione e non esaurisce l'attività di questa. In questo caso l'associazione rimane un ente non commerciale. E' però necessario che i proventi derivanti dall'attività commerciale non siano mai prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale verso i soci. Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso di attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire P. Iva. Inoltre la contabilità dell'attività commerciale dovrà essere separata rispetto all'attività non commerciale. Riguardo il trattamento fiscale di questi proventi, sarà applicabile il regime fiscale di favore di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 389, applicabile per gli enti che hanno conseguito proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale per un importo non superiore a 400.000,00 euro per periodo d'imposta.
· l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di tali attività superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci. In tale caso l'associazione perde il requisito della non commercialità e viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie e preparare il bilancio ordinario.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. In merito, sono stati elaborati dei criteri presuntivi per la perdita della qualifica:
· prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale rispetto alle restanti attività;
· prevalenza dei ricavi delle attività commerciali rispetto al valore delle cessioni e delle prestazioni riguardanti l'attività istituzionale verso i soci;
· prevalenza dei redditi derivanti dall'attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali;
· prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
L'unica eccezione al rispetto di queste regole riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, che possono svolgere attività commerciale anche in maniera prevalente. Sussiste inoltre la particolare disciplina fiscale delle Onlus che possono svolgere sono le attività di utilità sciale previste dalla d. lgs. 1997 n.470. Nell'ambito di queste attività possono essere svolte delle attività connesse, cioè integrative delle attività principali svolte dalla onlus, solitamente svolte per finanziare l'ente. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. Diversamente, l'ente perde la qualifica di onlus e i relativi benefici fiscali.
Ricapitolando, sono attività commerciali, escluse dalla detassazione riguardanti le attività non commerciali, tutte le attività a pagamento svolte verso i soci che non siano relative al perseguimento degli scopi associativi (ad esempio un’associazione gastronomica che organizzi corsi di informatica), tutte le attività a pagamento svolte verso i terzi non soci, i ricavi provenienti da pubblicità o sponsorizzazioni, tutti i ricavi (indipendentemente se ricevuti da soci o non) relativi alla vendita di beni nuovi, somministrazione di pasti, servizio di trasporto e alloggio, organizzazione di viaggi e le attività dirette alla produzione di beni.
ADEMPIMENTI FISCALI DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI NO PROFIT
Il primo adempimento fiscale quando si costituisce un ente no profit (associazioni, onlus, associazioni sportive, comitati) è registrare atto costituivo e statuto presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La registrazione ha un costo di 200,00 euro più bolli (esenti da bolli sono le onlus e le associazioni di volontariato, dopo che hanno ottenuto il relativo riconoscimento).
Un ulteriore adempimento fiscale è l'invio de modello EAS, sempre all'Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente. Con questo modello, di conferma dei parametri di non commercialità, si risponde ad una serie di domande sull'attività dell'ente e sui suoi requisiti fiscali. In base a ciò che viene dichiarato, l'agenzia potrà effettuare controlli a campione sulla corretta applicazione della normativa fiscale per gli enti no profit (sono esonerati dalla presentazione del modello EAS le ONLUS e le associazioni di volontariato).
Riguardo poi gli adempimenti fiscali che riguardano la vita dell'ente, è necessario distinguere:
· l'ente svolge solo attività istituzionale, quindi nel caso delle associazioni solo l'attività prevista a favore dei soci, nel caso delle associazioni sportive solo attività sportiva, sempre a favore dei soci, e nel caso delle onlus e associazioni di volontariato solo attività di solidarietà sociale. In tali casi il principale obbligo è la redazione del bilancio annuale e della relazione illustrativa, atti che comunque rimangono depositati presso la sede dell'ente. E' inoltre sempre consigliabile la tenuta di fogli cassa, per annotare periodicamente le entrate e le uscite dell'ente. Oltre a questo, è necessaria la tenuta del libro dei soci e dei libri delle adunanze dell'assemblea e consiglio direttivo, che attestano la democraticità della struttura associativa e la reale partecipazione dei soci alla vita dell'associazione;
· l'ente svolge anche attività commerciale o attività connessa, quindi nel caso delle associazioni attività a pagamento verso terzi non soci, nel caso di associazioni sportive attività sportive (o non) a pagamento verso terzi non soci, nel caso di onlus e associazioni di volontariato attività connesse a quelle di solidarietà sociale. Riguardo le associazione e le associazioni sportive, se l'attività commerciale è svolta in modo non occasionale, si dovrà aprire P Iva e tenere tutte le scritture contabili previste per le attività commerciali. Dovranno inoltre denunciare al fisco queste entrate, tramite il "Modello unico - Enti non commerciali". Riguardo il trattamento fiscale di questi proventi, sarà applicabile il regime fiscale di favore di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 389, valido per gli enti che hanno conseguito proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale per un importo non superiore a 400.000,00 euro per periodo d'imposta.
Riguardo le onlus e le associazioni di volontariato, i proventi delle attività connesse non vengono tassati, ma tali attività devono essere saltuarie e l'ente deve comunque tenere le scritture contabili previste per le attività commerciali.
CONTABILITÀ E BILANCIO DELLE ASSOCIAZIONI
Le associazioni e gli altri enti no profit (associazioni sportive, onlus, comitati), hanno alcuni obblighi contabili il cui corretto assolvimento è fondamentale sia per una buona gestione dell'ente, sia per godere dei benefici fiscali ed essere in regola con le relative normative. La formulazione e la tenuta dei documenti contabili spetta al presidente e al consiglio direttivo. Tali documenti dovranno essere depositati presso sede sociale e rimanere a disposizione di tutti i soci. In base a quanto risulta da tali documenti (o da quanto non risulta) potrebbero essere elevate delle contestazioni riguardo l'attività dell'ente e il suo regime fiscale.
La prima accortezza sarà la tenuta di un registro inventario, dove elencare tutti i beni dell'associazione o dell'ente. Qui andranno registrati almeno i beni di un certo valore.
Fondamentale è poi la tenuta di fogli cassa periodici (a cadenza giornaliera, settimanale o mensile). In tali documenti verranno annotate tutte le entrate e le uscite di cassa, con relativa casuale, riferibili ad un certo periodo di tempo. La tenuta dei fogli cassa permetterà poi la redazione di un veritiero e ordinato bilancio annuale. Inoltre, sarà necessario conservare tutta la documentazione di spesa e i contratti stipulati dall'associazione.
La redazione del bilancio annuale (o rendiconto contabile) è uno degli obblighi principali per tutti gli enti enti no profit (associazioni, onlus, associazioni sportive ). Ogni anno il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio dell'ente, dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti. Non si tratta di un vero e proprio bilancio preparato secondo le regole del diritto commerciale, ma di una serie ordinata di valori in dare e avere. Se il bilancio è in attivo, la chiusura di questo non deve dare un "utile", ma una voce positiva in avere da riportare nel rendiconto dell'anno successivo. Da evidenziare che i proventi dell'attività istituzionale devono essere rigorosamente separati e distinti dai proventi dell'eventuale attività commerciali dell'ente. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione illustrativa (o bilancio di missione) predisposta dal consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate.
La redazione del bilancio economico e di missione, può essere un momento molto delicato, visto che in base a quanto riportato in questi documenti potrebbero essere eccepite irregolarità fiscali e il mancato rispetto della normativa sugli enti in esame. In particolare, nel caso di eventuali compensi a vario titolo ricevuti dai soci, dai documenti dovrà risultare una precisa giustificazione di tali corrispettivi. Particolare attenzione anche nel caso di esercizio attività commerciali o di attività associative che possono essere "sospettate" come tali.
Il bilancio e la relazione di missione devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Riguardo l'attività commerciale di associazioni e associazioni sportive, in tali casi sarà necessario aprire P Iva (tranne per la attività occasionali) e tenere le scritture contabili relative alle normali attività commerciali. Riguardo le onlus, queste dovranno tenere la contabilità fiscale per le attività connesse, anche se queste sono esenti da tassazione.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NO PROFIT
Le associazioni, e in genere tutti gli enti no profit, devono svolgere prevalentemente attività non commerciale, cioè eventuali contributi per l'attività svolta devono provenire dai soci, e non indistintamente da terzi.
Gli enti no profit possono svolgere attività commerciale (pubblicità, vendita di beni o attività a pagamento nei confronti di terzi non soci ecc……), ma tale attività non deve mai essere prevalente rispetto all'attività statutaria rivolta ai soci. Questo anche se l'intento è quello di utilizzare i proventi dell'attività commerciale per finanziare l'ente. Quindi, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.
Questo comporta la perdita di tutti i benefici fiscali di cui l'associazione si avvale, anche per le attività rivolte verso i soci (a tale regime fanno eccezione le associazioni sportive dilettantistiche che possono svolgere attività commerciale anche a carattere prevalente).
Dovranno quindi essere sottoposte ad attenta valutazione le attività associative che potrebbero essere considerate o "sospettate" come vere e proprie attività commerciali (ad esempio perchè organizzate in forma d'impresa o perché dirette ad un gran numero di soci che non partecipano alla vita associativa o che si scrivono solo per partecipare ad una singola attività).
Comunque, ai fini della qualificazione commerciale dell'ente la normativa fiscale prevede alcuni parametri:
· la prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attivita';
· la prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni riguardo le attività istituzionali con i soci;
· la prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
· la prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
In ogni in ogni caso, è da rilevare che il verificarsi di una o più di queste condizioni non comporta automaticamente la perdita del requisito della non commercialità. Infatti, tali parametri dovranno essere valutati nell'ambito di un più ampio giudizio riguardante l'assetto e le attività dell'associazione.
Le associazioni sportive non sono soggetti a tali vincoli, potendo effettuare, sempre nell'ambito della pratica sportiva, attività commerciale (pubblicità, sponsorizzazione, corsi) anche con prevalenza rispetto alle entrate dell'attività sportiva prevista per i soci.
Per le onlus, sussistono altri vincoli. Le attività che le onlus possono svolgere sono solo quelle previste dalla dlg. 1997 n.460. Nell'ambito di queste attività possono essere svolte delle attività connesse, cioè integrative delle attività principali svolte dalla onlus, solitamente organizzate per finanziare l'ente. L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. Diversamente, l'ente perde la qualifica di onlus e i relativi benefici fiscali.
Altro importante motivo di perdita della qualifica fiscale è la corresponsioni di compensi ai soci dell'associazione oltre il limite consentito dalla legge e l'organizzazione di attività in forma imprenditoriale.
La redazione del bilancio (economico e di missione) e dei libri sociali, sono comunque fasi molto importanti per dimostrare la corretta gestione dell'ente e il rispetto della normativa legale e fiscale.
REGIMI FISCALI RELATIVI L’ATTIVITA’ COMMERCIALE
Nel caso un'associazione o un'associazione sportiva dilettantistica svolga attività commerciale tramite P Iva, il regime fiscale più conveniente è quello previsto dalla Legge n. 398/1991, che prevede una serie di semplificazioni ed agevolazioni di natura contabile e fiscale. Di seguito sono descritte le caratteristiche di questo regime.
COMPORTAMENTI E ADEMPIMENTI
La legge n. 398 del 16 dicembre 1991 è caratterizzata da un quadro documentale e contabile super-semplificato, ed è il regime fiscale maggiormente utilizzato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, sia per le semplificazioni che lo caratterizzano, sia per i numerosi vantaggi fiscali che presenta, in quanto consente di godere di una rilevante semplificazione contabile e di un trattamento fiscale agevolato, consistente in un regime di tassazione di tipo forfetario, sia in ambito Iva che delle imposte dirette.
I SOGGETTI
Le categorie di enti non profit che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge in esame sono:
· le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni
· tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco (a seguito dell’introduzione dell’art. 9-bis del D.L. n. 471/1992, convertito in Legge n. 66 del 6/2/1992)
· società sportive dilettantistiche, in qualunque forma costituite (art. 90 legge 289/2002);
· associazioni bandistiche e ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, di musica e danza popolare (art. 2 comma 31 legge n. 350 del 24/12/2003).
I REQUISITI
Per poter accedere al regime in parola è necessario il verificarsi del requisito oggettivo dato dall’ammontare dei proventi derivanti da attività commerciale conseguiti nell’esercizio precedente che non devono eccedere € 400.000,00.
Per il primo periodo di imposta, che spesso risulta essere inferiore all’anno solare, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 63/E del 16/5/2006, ha precisato che il limite di importo cui fare riferimento per il mantenimento del regime agevolato deve essere rapportato al periodo intercorrente tra la data di costituzione e la fine dell’esercizio, proporzionato ai giorni.
Se in corso d’anno viene superato il tetto di euro 400.000,00 di proventi di natura commerciale, si decade dal regime agevolato e si applicano, con effetto dal mese immediatamente successivo, le disposizioni ordinarie in tema di contabilità. Nel limite dei 400.000,00 euro devono essere computati i ricavi e proventi ex art. 85 del Tuir, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale, nonché le sopravvenienze attive ex art. 88 del Tuir relative alla medesima attività.
Restano, invece, esclusi dal predetto limite i proventi conseguiti nello svolgimento delle attività connesse alle istituzionali; i proventi da attività occasionali di raccolta fondi; i proventi ex art. 143 c. 1 Tuir; i proventi di cui all’art. 148 c. 3 Tuir, i corrispettivi ottenuti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti, i premi di addestramento e formazione tecnica.
MODALITA’ DI ACCESSO AL REGIME
L’accesso al regime forfetario ex legge 398/91 avviene attraverso:
· opzione che si esprime mediante comportamento concludente, da manifestarsi a inizio anno o dall’inizio dell’attività;
· opzione nel quadro VO della dichiarazione iva, da accorpare al modello Unico dell’anno.
Entro il 31/12 dell’anno precedente a quello di esercizio dell’opzione, inoltre, la scelta deve essere comunicata alla SIAE competente per territorio, ente che sarà poi deputato ai controlli.
L’opzione è vincolante per almeno 5 anni, salvo il superamento del limite dei 400.000,00 euro.
GLI ADEMPIMENTI
I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime alla legge 398/91 sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, ma hanno una serie di obblighi e adempimenti da rispettare scrupolosamente.
IVA
Tale regime determina la non obbligatorietà degli adempimenti previsti dal d.p.r. n. 633/1972, e cioè consente l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e dalla registrazione, liquidazione e dichiarazione delle operazioni. I principali adempimenti cui sono soggette le associazioni che optano per il regime 398/91 possono essere sintetizzate nello schema seguente.
OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER LE ASSOCIAZIONI IN REGIME 398/91
· Numerare progressivamente per anno solare le fatture emesse e le fatture di acquisto, e conservarle a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/72 e dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/73.
· Annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al D.M. 11/02/1997, opportunamente integrato (in tale registro vanno annotati distintamente i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali, nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 47 della legge n. 427/93).
· Effettuare il versamento trimestrale dell’IVA (senza maggiorazione dell’1%) entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento calcolata secondo il criterio forfetario. Tale criterio prevede una detrazione forfetaria dell’Iva sulle fatture emesse pari al 50% dell’ammontare, ridotta ad 1/3 per le operazioni di cessione o concessione di diritti televisivi o radiofonici. Si rende noto che la percentuale di forfetizzazione del 50% dell’Iva sulle fatture emesse, per effetto dell’art. 29 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Decreto semplificazioni fiscali) è stata estesa anche alle prestazioni di sponsorizzazione, precedentemente fissata nella misura pari al 10 per cento, uguagliandola a quella già prevista per le prestazioni pubblicitarie, al fine di evitare contenziosi tributari (molto frequenti in passato) derivanti dal corretto inquadramento di una prestazione nella categoria delle sponsorizzazioni piuttosto che in quella delle pubblicità. Si ricorda, infine, che il conteggio dell’Iva ed il conseguente versamento devono essere effettuati anche qualora la fattura sia stata emessa, ancorché non riscossa. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24, con la possibilità di avvalersi delle disposizioni regolanti la compensazione con gli altri tributi, entro le seguenti date: il 16 maggio (I trimestre), con codice tributo 6031; il 16 agosto (II trimestre), con codice tributo 6032; il 16 novembre (III trimestre), con codice tributo 6033; il 16 febbraio (IV trimestre), con codice tributo 6034 (anziché il 6099 previsto per la generalità dei contribuenti, che versano il 16 marzo). Non è previsto, inoltre, il versamento dell’acconto iva.
· Presentare, in modalità telematica, il modello Redditi ENC, l'IRAP, la dichiarazione annuale IVA, il modello 770 (se tenuti alla sua compilazione e relativa presentazione telematica).
· Comunicare i dati trimestrali IVA relativi alle fatture emesse e ricevute.
· Effettuare il pagamento delle eventuali imposte derivanti dalla compilazione della dichiarazione annuale dei redditi (modello Redditi ENC) e IRAP.
· Redazione ed approvazione di un apposito rendiconto annuale entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
· Certificazione dei corrispettivi che derivino da prestazioni di servizi indicate nella Tabella C del D. Lgs. n. 60/1999 (disciplina relativa all’imposta sugli intrattenimenti).
· Conservazione di copia della documentazione che attesti i pagamenti e gli incassi per il periodo indicato nell’art. 43 del DPR n.600/1973.
· Redigere per ogni raccolta di fondi un apposito e separato rendiconto, dal uale risultino le relative entrate e uscite.
· Obbligo di ricezione di incassi ed effettuazione di pagamenti per importi superiori ad € 1.000,00 (nuovo limite previsto dall’art. 1, comma 713, del d.d.l. 1698/2014 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015- con decorrenza dal 01.01.2015). L’effettuazione di tali movimenti con modalità diverse da quelle previste comporta la perdita delle agevolazioni del regime.
IRES ED IRAP
Per la determinazione dell’IRES (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’), secondo l’art.2 della Legge 398/91 la determinazione del reddito imponibile delle associazioni viene calcolato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%, fissato dall’art.25 della Legge 133/1999, aggiungendo successivamente le plusvalenze patrimoniali:
[PROVENTI COMMERCIALI x 3%] PLUSVALENZA PATRIMONIALI
Sul reddito così determinato si calcola l’IRES nella misura del 27,5% e il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio solare. il reddito va dichiarato nel quadro RG di Unico Enti non commerciali.
Per la determinazione dell’IRAP (IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE), la base imponibile viene determinata in base a criteri che variano in funzione del tipo di attività esercitata. Infatti, per le associazioni che svolgono unicamente attività istituzionale, il valore della produzione è dato dai compensi erogati per co.co.co., dai compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale, dai compensi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dalle retribuzioni del personale dipendente.
Per le associazioni che svolgono sia attività istituzionale sia attività commerciale, il valore della produzione è dato dalla somma del reddito tassabile ai fini IRES (3% dei proventi commerciali) più le retribuzioni corrisposte ai dipendenti, dai compensi per co.co.co. e gli interessi passivi dell’attività commerciale. Il quadro di riferimento IRAP è l’IE; il versamento dell’imposta, calcolata secondo le aliquote regionali, deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio solare.
DONAZIONI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI NO PROFIT
Una delle principali fonti di finanziamento delle associazioni e degli enti no profit in genere sono le donazioni, effettuate da privati o imprese commerciali. Ci si chiede spesso quale sia il regime fiscale da applicare a tali importi, se cioè siano sottoposti alla tassa sulle donazioni e se il donante possa detrarre parte di tali somme dal proprio reddito.
In generale, le erogazioni liberali di modico valore non sono mai soggetta alla tassa sulle donazioni. Il concetto di modico valore dipende sia dalla somma in sè, sia dalle capacità economiche del donante. Sicuramente, per un privato cittadino, qualche centinaia di euro possono rientrare nel concetto di modico valore, mentre nel caso di una grossa impresa commerciale, anche la somma di mille euro può essere considerata di modico valore.
Diversamente, nel caso di grosse somme donate a semplici associazioni (come una qualsiasi associazione culturale non riconosciuta), si dovrà comunque applicare l'imposta sulle donazioni. Inoltre, per le semplici associazioni non riconosciute non è prevista la possibilità di detrarre parte della somma donata dal proprio reddito.
Diverso è invece il regime delle associazioni che hanno la qualifica di onlus o delle associazioni di volontariato iscritte negli appositi registri regionali. Le erogazioni liberali a queste associazioni sono sempre esenti dall'imposta sulla donazioni. Inoltre, il donante può detrarre parte della somma donata dal proprio reddito. Nel caso di donazione effettuate da privati, le erogazioni in denaro danno luogo, a favore del donante, ad una detrazione di imposta del 26%, su un cifra massima donata di 30.000,00 euro annui. Nel caso di donazioni effettuate da imprese ed enti commerciali, si prevede la deducibilità dal reddito d'impresa delle somme erogate fino ad un importo massimo pari a 30.000,00 euro annui o pari al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
Anche per le donazioni a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche è prevista la deducibilità dal proprio reddito di parte della somma donata. Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche beneficiano di una detrazione di imposta lorda del 22%, per un importo complessivo non superiore a 1.500,00 euro annui.
Altre agevolazioni, sempre riguardanti la deducibilità relativa alle erogazioni liberali, sono previste per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale (Arci, Acli, Cesn, Msp ecc....) e per le associazioni e i circoli ricreativi ad esse affiliate e per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali.
Da rilevare che tali erogazioni devono obbligatoriamente essere effettuate mediante l'impiego di bonifici bancari, versamenti postali, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari circolari. Inoltre, l'ente che riceve questa somme deve tenere scritture contabili idonee a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere grazie a tali fondi.
GUIDA AL 5X1000
I soggetti beneficiari del contributo del 5X1000 sono:
· le onlus, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali;
· le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali o provinciali;
· le associazioni riconosciute e le fondazioni;
· gli enti di ricerca scientifica, sanitaria e le università;
· le associazioni sportive dilettantistiche.
Riguardo le associazioni, per godere dei benefici sono necessari due principali requisiti:
· l’assenza di fini di lucro;
· l’iscrizione negli appositi registri (onlus, ASD, ass. di volontariato o di promozione sociale);
La procedura di accesso ai benefici del 5x1000 ha inizio con l’iscrizione telematica dell’ente, entro un termine annualmente stabilito, nelle liste tenute presso l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima inserisce l'associazione in un elenco pubblico gli enti che hanno fatto domanda di iscrizione. Successivamente, entro un termine stabilito, l’ente dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la presenza dei requisiti per accedere al 5X1000. Da precisare che le ASD devono invece inviare le domande direttamente al CONI, che a sua volta provvederà ad inviare gli elenchi all’Agenzia delle Entrate. Successivamente a tale procedura, vengono pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti ammessi a godere del beneficio.
Per gli anni a seguire, l'associazione dovrà solamente verificare i propri dati nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo di ogni anno dall'Agenzia delle Entrate. Solo in caso di variazione del legale rappresentante, dovrà inviare nuovamente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al paragrafo precedente.
Le quote delle somme raccolte da destinarsi ai vari settori di attività ammessi al beneficio sono calcolate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti. Il pagamento delle somme viene effettuato dal ministero mediante accredito su conto corrente postale o bancario.
Le associazioni ed enti no profit ammessi al beneficio hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione degli importi incassati, anche attraverso una relazione illustrativa che specifichi gli interventi posti in essere, con l’indicazione dei relativi costi.
In caso di contributi superiori a 15.000 euro, il rendiconto e la relazione devono essere trasmesse al ministero dell’economia e delle finanze