In questo articolo tratteremo i compiti, i poteri e le violazioni del consiglio direttivo di un'associazione. Ricordiamo che con il gestionale per associazione Assimplo, potete facilmente gestire la vostra associazione, preparare i verbali, tenere la contabilità, comunicare con i vostri associati, tramite mail e app mobile, ed informarli sulle attività associative.

Caratteristiche e poteri del consiglio direttivo

Nell’ambito di un’associazione, il consiglio direttivo è l'organo esecutivo\decisionale. Quindi, ad esempio, le attività organizzate, gli impegni economici e la stipula di accordi o contratti deve essere decisa dal consiglio direttivo, che gestisce anche il patrimonio dell'associazione. Il consiglio direttivo si riunisce a suo piacimento, solitamente almeno una volta ogni due-tre mesi. Non è necessario dare avviso agli altri soci, essendo il consiglio direttivo autonomo rispetto all'assemblea. E', in pratica, il vero gestore dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo è sempre nominato dall’assemblea dei soci ed è composto da membri eletti fra tutti gli associati aventi diritto al voto. E’ formato dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due e, solitamente, non superiore a quattro o sei (secondo quando previsto dallo statuto associativo). E’ preferibile che i componenti totali siano sempre in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo può durare in carica fino a cinque anni nelle associazioni ordinarie  e fini a tre anni negli Enti del Terzo Settore. I suoi componenti possono essere rieletti, a meno di particolari limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Solitamente, vista l’esiguità numerica delle riunioni, non è ammesso il voto per delega.

Se previsto dallo statuto associativo, la riunione potrà tenersi anche a distanza tramite mezzi telematici, che comunque permettano il riconoscimento dei partecipati e rendano palesi le votazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno metà dei componenti (o 1/3 a seconda di quanto previsto nello statuto).

Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci (a meno che questo non sia riservato all’assemblea dei soci);
  • adottare provvedimenti disciplinari;
  • compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
  • eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere (a meno che l’indicazione delle cariche sia riservata all’assemblea dei soci) ;
  • curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
  • approvare il programma dell’Associazione (a meno che questo non sia riservato all’assemblea dei soci);
  • fissare il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
  • aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
  • ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza.
  • determinare e deliberare il rimborso spese e i compensi a favore dei soci che svolgono attività nell’ambito dell’associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono sempre risultare da apposito verbale, firmato da tutti i consiglieri presenti (non solo dal presidente e dal segretario).

La statuto associativo può prevedere che il Consiglio Direttivo possa essere sfiduciato dall’assemblea dei soci, e quindi decadere, tramite una votazione a maggioranza qualificata.

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