In questo articolo tratteremo i principali casi di violazione delle regole che governano un'associaizone ed un qualsiasi ente no profit. Ricordiamo che con il gestionale per associazione Assimplo, potete facilmente gestire la vostra associazione, preparare i verbali, tenere la contabilità, comunicare con i vostri associati, tramite mail e app mobile, ed informarli sulle attività associative.
Limiti ai poteri degli organi dell'associazione
Per il principio della democraticità della struttura associativa di tutti gli enti no profit ed associazioni il consiglio direttivo non può mai restare in carica a tempo indeterminato. Inoltre non è possibile prevedere singoli componenti del consiglio direttivo che restino in carica a vita. Nelle associazioni ordinarie, come quelle culturali o ricreative, il consiglio direttivo può restare in carica fino a 5 anni e successivamente può essere riconfermato o rinnovato dall’assemblea dei soci. Negli enti del terzo settore può restare in carica fino a tre anni.
Il presidente dell’associazione non può mai decidere autonomamente le attività o gli impegni economici dell’associazione. Tali compiti spettano al consiglio direttivo, di cui il presidente è un componente, che delibera a maggioranza. Quindi tutte le decisioni che riguardano la gestione dell’associazione devono essere prese collegialmente dal consiglio direttivo.
Quando viene a mancare uno o più componenti del consiglio direttivo, ad esempio per dimissioni , lo statuto dell’associazione può prevedere che si proceda alla cooptazione di un nuovo componente o che si provveda alla convocazione dell’assemblea dei soci, che provvederà ad eleggere i nuovi consiglieri. Se però, per qualsiasi motivo, vengono a mancare i componenti che rappresentano la maggioranza del consiglio direttivo, questo decade. In tal caso è necessario convocare l’assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo consiglio direttivo.
Principio della democraticità della struttura associativa
Per garantire il principio della democraticità della struttura associativa, i componenti del consiglio direttivo vengono sempre nominati dall’assemblea dei soci. Le specifiche cariche dei singoli componenti possono essere assegnate dal consiglio direttivo stesso tramite votazione interna o dall’assemblea dei soci, se questo è previsto dallo statuto associativo.
Il presidente dell’associazione non può mai disporre in autonomia del patrimonio o del denaro intestato all’associazione, e non può mai in autonomia prelevare dal del denaro dal conto corrente dell’associazione o fare spese di rilevante importo per conto della stessa. Infatti tutti gli impegni economici e le spese che siano minimamente rilevanti devono essere decisi dal consiglio direttivo tramite apposito verbale.
Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare solo i consiglieri, a meno che questi permettano la partecipazione alla riunione dei semplici soci, come osservatori, o che lo statuto preveda questa partecipazione in determinati casi o per determinati argomenti. Nelle normali associazioni i soci non possono prendere visione dei verbali di consiglio direttivo, potendo però richiedere un estratto delle decisioni prese dai consiglieri. Diversamente negli enti del terzo settore i consiglieri possono chiedere copia del verbale, motivando tale richiesta. In ogni caso Possono essere Omessi ottenuti riservati le parti del verbale che contengono dati personali sensibili, pareri o considerazioni di tipo personale o che riguardano una determinata persona.
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