In questo articolo esaminiamo la corretta predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto per cassa) di un ente del terzo (ETS, APS, ODV), i principi che riguardano il suo assetto e le specifiche regole contabili per la sua redazione. Ricordiamo che con il gestionale per associazioni Assimplo, potete facilmente gestire la vostra associazione, preparare i verbali, tenere la contabilità, comunicare con i vostri associati, tramite mail e app mobile, ed informarli sulle attività associative.
Principi genarli per la redazione del bilancio (o rendiconto per cassa)
La trasparenza contabile è il principio fondamentale su cui deve basarsi l’organizzazione economica di qualsiasi ente associativo, e quindi anche gli enti del terzo settore. Il bilancio deve fornire un’informazione veritiera e corretta riguardante le modalità con cui vengono perseguite le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per prima cosa, deve mettere a disposizione tali informazioni ai soggetti che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o attività volontarie, oltre ai beneficiari dell’attività svolta dagli enti del terzo settore.
Conseguentemente, l’attività di rendicontazione degli ETS ha come scopo principale quello di informare i suddetti soggetti sull’attività poste in essere dall’ente nell’adempimento della propria missione statutaria, secondo le regole, i limiti e le possibilità previste dal Codice del Terzo Settore.
Gli enti del terzo settore possono adempiere a quest’obbligo tramite la redazione di un rendiconto per cassa, adottando lo specifico schema (Mod. D) previsto da un Decreto Ministeriale (D.M. 5 marzo 2020, n. 39). Questo è possibile per gli enti senza personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi od entrate annuali non superiori a 300.000 euro (trecentomila). Si rileva in tal caso che per la determinazione delle soglie di ricavi e proventi, la normativa prevede di seguire il principio di cassa.
Da notare che il modello di rendiconto per cassa individuato dal decreto ministeriale, è da intendersi come uno schema fisso, cioè da adottare obbligatoriamente. È comunque possibile, senza eliminare o modificare le voci principali di entrate e di uscita, suddividerle o dettagliarle.
Gli enti del terzo settore hanno l’obbligo di adottare tale schema a partire dall’esercizio finanziario nel quale l’ente ha conseguito l’iscrizione al RUNTS, anche se l’iscrizione è avvenuta nel corso dell’anno.
Riguardo i termini di approvazione del rendiconto, valgono le disposizioni dello statuto. In ogni caso, l’approvazione dovrebbe avvenire entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (cioè dalla fine dell’anno). Il rendiconto dovrà essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS, tramite il portale internet di riferimento.
Regole contabili per la redazione del bilancio (o rendiconto per cassa)
Il rendiconto per cassa si concretizza in una serie ordinata di valori, divisi in due colonne che corrispondono ai proventi (entrate) e agli oneri (uscite). Per prime saranno indicate le voci relative allo svolgimento dell’attività di interesse generale, cioè le attività previste dall’articolo 5 del codice del terzo settore. Quindi le quote associative e i proventi derivanti dall’attività a pagamento svolte con i soci, le donazioni, i contributi pubblici ecc.... In contrapposizione a questi proventi, si troveranno gli oneri sostenuti per svolgere tale attività, come le spese di locazione, le spese per le utenze, di cancelleria, per l’acquisto di beni strumentali ecc…….
Successivamente, nel rendiconto per cassa dovranno essere inserite le entrare e le uscite relative all’ eventuale svolgimento delle attività diverse, cioè le attività previste dall’articolo 6 del codice del terzo settore, comunque secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.
Infine, dovranno essere inserite le entrare e le uscite relative alle eventuali attività di raccolta fondi abituali ed attività finanziaria o patrimoniale.
Il rendiconto per cassa potrà essere accompagnato dalla relazione di missione, che fornisce informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell’attività e la descrizione di queste, analizza l’organizzazione dell’associazione, i principali servizi erogati dai soci, descrive l’operatività degli organi statutari, ed in generale monitora la complessiva gestione dell’ente ed il corretto raggiungimento degli scopi statutari.
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